Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: attribuendo alle parti sociali e alla contrattazione collettiva il compito di definire i criteri per la progressione delle tutele, i tempi e i contenuti della scala crescente di acquisizione dei diritti del lavoratore assunto a tempo indeterminato e mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale.