Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale e per manifesta insussistenza del fatto nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti.