stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.318. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.318.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).
  7-ter. È istituita una autorità indipendente al fine di proporre, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il livello e gli adeguamenti del SMO; tale autorità elabora ogni dato utile e monitora gli effetti del SMO sul mercato del lavoro.
  7-quater. Lo SMO è fissato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, su proposta dell'autorità indipendente di cui al comma 7-ter, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7-quinquies. Con decreto da emanarsi entro il 1o luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede ad adeguare l'entità del SMO, tenuto conto della proposta ricevuta dall'autorità indipendente di cui al comma 7-ter.
  7-sexies. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componenti dello SMO e altresì non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoro stesso.
  7-septies. La quota parte del reddito del lavoratore, fino al limite minimo imposto dallo SMO, è impignorabile.
  7-octies. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato o indeterminato.
  7-nonies. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori di lavoro diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto fino alla misura massima del quindici per cento.
  7-decies. Il datore di lavoro che in violazione delle disposizioni in materia di SMO, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli di cui al comma 7-quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro quindicimila.
  7-undecies. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle disposizioni in materia di SMO.