Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
1) istituzione di un'assicurazione unica, partecipata dalle aziende con quote di base e successive quote ad aumento progressivo, che tenga conto della storia contributiva del singolo lavoratore;
2) parametrazione della durata dell'assicurazione di cui al numero 1) alla difficoltà del soggetto interessato a trovare lavoro da valutarsi secondo i seguenti criteri:
2.1) settore produttivo;
2.2) età del soggetto interessato;
2.3) regione di residenza.
Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.