Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) prevedere un limite quantitativo di utilizzazione, all'interno dell'azienda, delle forme contrattuali subordinate e parasubordinate differenti da quelle di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato non può essere inferiore all'ottanta per cento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti utilizzati da ciascun datore di lavoro.