Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) prevedere, nei casi di cessazione, proroga o rinnovo del rapporto di lavoro a termine, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, una indennità aggiuntiva proporzionata alla retribuzione complessiva dovuta al lavoratore per l'intera durata del contratto di lavoro a tempo, determinato.