Al comma 7 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) al fine di ridurre le disparità salariali, promuovere una legislazione volta all'introduzione di limiti ai trattamenti economici annui onnicomprensivi dei dirigenti e degli amministratori delle società quotate nei mercati regolamentati proporzionali alla retribuzione minima mensile definita dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e fatte salve le retribuzioni più favorevoli ai prestatori di lavoro previste dai contratti collettivi.