Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) prevedere, al fine di ridurre le disparità salariali ed incrementare il trattamento retributivo in favore dei lavoratori meno retribuiti, l'introduzione di un principio universale di collegamento tra le retribuzioni più basse e quelle più alte, erogate dalle aziende private e da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, attraverso l'elaborazione e la conseguente applicazione di un coefficiente-obbligatorio utile a ridurre la disuguaglianza salariale; osservando criteri di proporzionalità, uguaglianza e ragionevolezza».