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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.206. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.206.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di salvaguardare i benefici pensionistici per i lavoratori addetti ad attività usuranti, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) effettuare una ricognizione del numero dei lavoratori che in ciascun anno hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, verificando la spesa sostenuta annualmente per tali pensionamenti;
   b) verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, fornendo altresì indicazioni circa il possibile andamento della spesa per l'attuazione del medesimo provvedimento nei prossimi anni;
   c) riconsiderazione la quantificazione delle risorse destinate alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, nell'ottica di garantire la stabilità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, nel rispetto, comunque, dei saldi di finanza pubblica;
   d) assicurare l'effettiva destinazione alle medesime finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 delle somme stanziate e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l'integrale utilizzo delle somme dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, verificando se, in questo contesto, vi siano le condizioni per una estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, fra gli altri, i lavoratori manuali nel settore dell'edilizia e affini e i lavoratori del settore marittimo esclusi dalle forma di tutela legislativa per esposizione all'amianto di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo inserire il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.