Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, senza alcun aumento di oneri per le lavoratrici medesime né aggravio di costi a carico delle imprese;.
Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.