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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.04. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.04.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 2 e 210 del testo unico della disposizione per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti l'efficacia della copertura assicurativa degli infortuni nei casi di utilizzo del velocipede).

  1. Al testo unico della disposizione per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo periodo del terzo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente: «L'uso della bicicletta ovvero dei mezzi di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico».
   b) dopo il terzo periodo del quinto comma dell'articolo 210 è inserito il seguente: «L'uso della bicicletta ovvero dei mezzi di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprite 1992, n. 285, e successive modificazioni, è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico».