Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Istituzione del reddito minimo garantito).
1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi finalizzati alla istituzione del reddito minimo garantito.
2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.