Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro).
1. Ai fini della necessaria valorizzazione del ruolo delle forze sociali e la semplificazione delle procedure di contrattazione in materia di lavoro il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, e previa intesa con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dell'impresa una organica normativa in materia di rappresentanza dei soggetti titolari della predetta contrattazione. Tale normativa dovrà assicurare il rispetto della maggiore rappresentatività nei rispettivi livelli di competenza dei soggetti titolari della contrattazione collettiva nazionale, decentrata e territoriale, articolata e di categoria aziendale.