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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.75. in Assemblea riferita al C. 2660-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2014  [ apri ]
1.75.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere, in favore delle aziende che grazie all'utilizzo della stessa realizzino un aumento delle persone occupate di almeno una unità rispetto all'occupazione media dell'anno precedente, una forma contrattuale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, che preveda, per la durata di cinque anni, una decontribuzione a favore dei lavoratori e delle aziende che assumono, che permetta di ridurre il costo del lavoro fino a corrispondere al lavoratore in busta paga l'ottanta per cento, al netto dei versamenti Irpef dovuti, del costo sostenuto dal datore di lavoro per la sua retribuzione. La riduzione del costo del lavoro avviene scontando gli oneri previdenziali, i quali sono versati dallo Stato a valere sul maggior gettito fiscale ottenuto grazie alla crescita complessiva del numero dei lavoratori assunti grazie alle modalità di cui alla presente lettera. Le aziende che nei due anni successivi a quello in cui hanno usufruito del beneficio riducono l'occupazione sono escluse dall'accesso a ulteriori future misure agevolative per le nuove assunzioni;

ex 1. 212.