Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti: che includa una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca l'incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussistenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore, ferma restando l'opzione per il datore soccombente di optare per l'erogazione di una indennità risarcitoria, stabilita dal giudice, entro il limite massimo di 36 mesi.