Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
m) prevedere l'introduzione delle ragioni obiettive di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo per la stipulazione, la proroga ed il rinnovo dei contratti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in conformità con la clausola 8 della direttiva 1999/70/CE, e procedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni previste dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, incompatibili con la presente lettera.