Al comma 7, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
m) prevedere un limite quantitativo di utilizzazione, all'interno dell'azienda, delle forme contrattuali subordinate e parasubordinate differenti da quelle di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato non può essere inferiore all'ottanta per cento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti utilizzati da ciascun datore di lavoro; la presente lettera si applica al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che occupa in ogni caso più di quindici dipendenti.