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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.72. in Assemblea riferita al C. 2660-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2014  [ apri ]
1.72.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti: che includa una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca l'incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussistenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore, ferma restando l'opzione per il datore soccombente di optare per l'erogazione di una indennità risarcitoria, stabilita dal giudice, entro il limite massimo di 36 mesi.

vedi 1. 528.