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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.69. in Assemblea riferita al C. 2660-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2014  [ apri ]
1.69.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da:, escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti:, che preveda la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nei casi in cui il licenziamento sia riconosciuto nullo perché discriminatorio o sia annullato quello economico perché nasconde altre motivazioni. Prevedere che al lavoratore sia riconosciuta la possibilità di rinunciare alla reintegrazione optando per la liquidazione di una indennità stabilita dal giudice tra un minimo non inferiore a dodici mensilità di retribuzione e un massimo di trenta mensilità.