Al comma 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) per gli effetti di cui al comma n) la previsione delle seguenti azioni:
1) al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, disporre specificamente che i centri per l'impiego siano tenuti a promuovere la costituzione di una rete di contatti con i datori di lavoro – le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni – e svolgano, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste;
2) individuazione di standard minimi di prestazione dei servizi, nonché delle specifiche competenze e titoli abilitanti che deve possedere il personale che nei centri per l'impiego svolge i servizi orientati alla persona, l'attività di ricerca e selezione, la gestione dell'insieme dei sistemi e delle procedure destinate al supporto e all'orientamento al lavoro ai fini della ricollocazione degli iscritti nel mercato del lavoro;
3) erogazione di un contributo da parte dell'amministrazione competente per la copertura dei costi necessari per il conseguimento delle competenze e dei titoli abilitanti di cui al numero 2 del personale già operante nei servizi per l'impiego qualora ne risulti privo e svolga le attività di cui al numero 2.