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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.35. in Assemblea riferita al C. 2660-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2014  [ apri ]
1.35.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato «Dipartimento», al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dell'Agenzia, con le seguenti: del Dipartimento;
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'Agenzia, con le seguenti: il Dipartimento;
    alla lettera e), sostituire le parole: all'Agenzia, con le seguenti: al Dipartimento;
    sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

vedi 1. 298.