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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.27. in Assemblea riferita al C. 2660-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2014  [ apri ]
1.27.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) con riferimento ai soggetti che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti né collaboratori e con redditi inferiori a 30.000 euro annui, prevedere quanto segue:
    1) definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e alla gestione ex Enpals;
    2) previsione di tempi e modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui al n. 1);
    3) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo bilaterale interprofessionale a contribuzione volontaria con finalità di tutela sanitaria, di sostegno al reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale;
    4) regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo, dei minimi di compenso e delle tutele sociali attraverso una maggiore responsabilizzazione delle parti sociali anche attraverso intese e protocolli per la regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo;
    5) previsione della garanzia e del sostegno alla maternità, favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale o parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e per le libere professioniste.

ex 1. 476.