Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: ai commi 10 e 11 con le seguenti: ai commi 10, 11 e 11-bis.