Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: assicurando agli aspiranti telelavoratori, sulla base di programmi definiti dai Ministeri competenti, sentite le organizzazioni sindacali e rappresentative dei lavoratori e le eventuali associazioni professionali, ove costituite, una formazione professionale continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente le dotazioni, tecnologiche, attraverso l'istituzione di:
1) corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali;
2) corsi di diploma universitario, corsi di laurea e corsi di specializzazione post laurea presso le università statali;
3) corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica, presso enti e istituzioni di formazione.