Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Sino alla revisione dei predetti statuti speciali, restano ferme le competenze già attribuite dai medesimi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme di autonomia più ampie derivanti dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.