Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, previa intesa, anche su richiesta delle stesse, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.