Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. – (Modifiche all'articolo 127 della Costituzione). – 1. All'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Città metropolitana e il Comune quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione ledano le competenze costituzionalmente attribuite alle Città metropolitane, ai Comuni, alle loro forme associative e agli enti di area vasta, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, secondo modalità stabilite dalla legge».