Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. – (Modifiche all'articolo 127 della Costituzione). – 1. All'articolo 127 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il comune e la città metropolitana, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».