Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. – (Modifica delle circoscrizioni regionali). – 1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:
1. Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
2. Lombardia;
3. Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
4. Emilia-Romagna e Toscana:
5. Lazio, Abruzzo e Molise, Marche e Umbria;
6. Campania, Basilicata, Calabria, Puglia;
7. Sicilia;
8. Sardegna».