Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento pensionistico eventualmente riconosciuto dalla legge ai consiglieri regionali è conforme in qualsiasi momento ai principi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni in materia pensionistica di cui all'articolo 122, primo comma, ultimo periodo, della Costituzione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti gli assegni vitalizi e trattamenti pensionistici già in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1.