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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.2. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
35.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 35. – 1. All'articolo 122 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:
  Il sistema di elezione e i casi di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.