Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
2. All'articolo 120 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
È vietata ogni forma di ripiano da parte dello Stato del disavanzo finanziario degli enti territoriali, imputabile ad una gestione non conforme ai principi di cui agli articoli 97 e 119, se non accompagnata da un commissariamento statale degli enti medesimi.