Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati.».
Conseguentemente, all'articolo 39 aggiungere in fine, il seguente comma:
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legge dello Stato detta criteri e modalità per il riordino della disciplina delle società partecipate da amministrazioni pubbliche al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli organi sociali delle medesime società partecipate.