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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.0203. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
19.0203.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 81.

  La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese.
  Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
  Il ricorso all'indebitamento è consentito, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base degli effetti negativi del ciclo economico nell'esercizio precedente o anche in caso di differenza negativa della produzione e degli investimenti rispetto al potenziale economico del Paese, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi di piena occupazione e di tutela della retribuzione reale, sostenendo la crescita della domanda, e tutelando e favorendo il risparmio popolare ai fini dell'articolo 47.

  Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere il comma 6.

ident. 19.01.