Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Conseguentemente:
all'articolo 26:
al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 97, della Costituzione, primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone».
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è abrogato. all'articolo 33, comma 1, capoverso Art. 119:
al primo comma, sopprimere le parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».
al sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».
all'articolo 41, comma 1 dopo le parole: «salvo quelle previste» aggiungere le seguenti: ”dai commi 6 e 6-bis dell'articolo 38 che si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2015, nonché.