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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.011. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
19.011.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 81 – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

  L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
  Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese provvede ai mezzi per farvi fronte.
  La legge generale sulla contabilità e la finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

  Conseguentemente: all'articolo 26: al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 97, della Costituzione, primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone».
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è abrogato.
   sostituire l'articolo 33 con il seguente:
  Art. 33. – 1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 119 – Ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni sono attribuiti risorse pubbliche in relazione alle esigenze di tutela dei diritti sociali e civili, comunque sufficienti a garantire in ciascuna parte del territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.
  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
  La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
  Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.