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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.3. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/02/2015  [ apri ]
12.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 72. – Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.
  Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza».