Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione illustrativa dell'oggetto e delle finalità dello stesso e del contenuto dei singoli articoli.».
Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«La votazione finale ai sensi dell'articolo 72 del progetto di cui al comma precedente deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione. I regolamenti delle Camere fissano regole adeguate a rispettare tale termine.
Nel caso in cui nel termine di cui al comma precedente non sia intervenuta la votazione finale, se la proposta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori essa è sottoposta a referendum popolare per la approvazione.
Non è ammesso referendum per le leggi costituzionali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e determina le modalità attraverso le quali assicurare agli elettori una piena conoscenza del progetto redatto in articoli e della relazione illustrativa.».