Al comma 7, capoverso Art. 70, sostituire il sesto comma con il seguente:
I Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, individuano il procedimento applicabile ai disegni di legge a norma del presente articolo, anche valutando la disciplina da seguire per i disegni di legge contenenti disposizioni sottoponibili a procedimenti differenti, sulla base di criteri indicati dai rispettivi regolamenti.