Sostituirlo con il seguente:
Art. 37. – (Modifiche all'articolo 135 della Costituzione). – 1. All'articolo 135 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Il Parlamento nomina i giudici previa discussione in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.
All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati».