Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. – (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali ed elettorali e per le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), c), d), f), g) e h).
La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati sulle residue materie di cui all'articolo 117 in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica su tutte le materie di legislazione concorrente».