Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. – (Modifica all'articolo 132 della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Si può, con l'approvazione della maggioranza della popolazione del comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra».