Al comma 1, capoverso Art. 70, sostituire il primo comma con il seguente:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi in materia di sistemi elettorali e per quelle di cui ai seguenti articoli: 6, 7, secondo comma, 8, terzo comma, 10, secondo e terzo comma, 13, 14, secondo comma, 15, secondo comma, 16, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 48, terzo e quarto comma, 51, 65, 69, 75, 100, terzo comma, 102, 103, 108, 111, 117, secondo comma, lett. p), quinto e nono comma; 118, terzo comma; 119, terzo e sesto comma; 120, secondo comma; 121, secondo comma, primo periodo, 122, primo comma, 125, 126, primo comma; 132, 135, quinto e sesto comma, 137, secondo comma e negli altri casi in ciò sia espressamente previsto dalla Costituzione.