All'emendamento 19.7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «In caso di mancata promulgazione a seguito del referendum, le leggi stesse non possono essere approvate nuovamente prima che siano decorsi dodici mesi dalla pubblicazione dei risultati del referendum e, se riapprovate, per poter essere promulgate devono essere sempre sottoposte al referendum di cui al presente comma».