Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – (Titoli di ammissione dei componenti di ciascuna Camera). – 1. L'articolo 66 è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – Un organo interno a ciascuna Camera, composto secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti in modo da garantirne l'indipendenza, verifica, sulla base delle norme vigenti, i titoli di ammissione dei componenti e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Le relative deliberazioni sono assunte nel termine di centottanta giorni dalla data di proclamazione dell'elezione. Contro le deliberazioni è ammesso ricorso motivato alla Corte costituzionale, presentato da chi vi ha un interesse».