Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – 1. All'articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Delle relative deliberazioni è data comunicazione alle Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti.
Esse sono impugnabili davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione con ricorso di un quinto dei componenti della Camera di appartenenza.
La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.».