Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:
«Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale. Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali».