Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».