Sostituirlo con il seguente:
Art. 6
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione).
1. All'articolo 64 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari.
Limitano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli emendamenti, con espressa esclusione degli emendamenti aventi contenuto non omogeneo o sostitutivi di più articoli e con esclusione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e dei disegni di legge di conversione di decreti legge. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.
I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».