Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – (Modifica all'articolo 65 della Costituzione). – 1. All'articolo 65 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.
Non possono essere candidati alla carica di deputato o senatore coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.
Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere comunale, assessore comunale, Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale».